Art. 127
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E' in facolta' del Ministro della Guerra di ammettere militari con ferma temporanea a percorrere la ferma permanente; come altresi' di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato, ed anche fino al compimento della loro ferma temporanea, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino di andare in congedo illimato.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva