Art. 129
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[1]I militari di 1ª categoria nei tre o quattro ultimi anni della loro ferma temporanea fanno passaggio alla milizia mobile, ad eccezione di quelli appartenenti alla cavalleria, alle compagnie operai e da costa dell'artiglieria, alle compagnie del treno ed alle compagnie di sanita', i quali rimangono ascritti ai corpi dell'esercito permanente fino al termine della loro ferma.
[2]Fanno parimente passaggio alla milizia mobile gli uomini di 2ª categoria negli ultimi quattro o cinque anni del loro obbligo al servizio di cui nell'art. 126.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva