Art. 13
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Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dei tribunali civili e correzionali, in conformita' del seguente art. 14, sono attribuite in ciascun circondario ad un Consiglio di leva.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva