Art. 131

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[1]I militari dell'esercito permanente e della milizia mobile in congedo illimitato si' di 1ª che di 2ª categoria possono con decreto Reale essere chiamati sotto le armi in totalita' ovvero per classi, per categoria, per arma o per corpo o per distretto militare tanto per l'istruzione loro, quanto per rassegne o per eventualita' nelle quali il Governo lo giudica opportuno.

[2]Sono dispensati dalle chiamate di cui sopra i militari di 1ª e di 2ª categoria che trovansi in attivita' di servizio nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art131 · fonte su Normattiva