Art. 133
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882. Leggi il testo vigente →
[1]Terminata la ferma i sott'ufficiali, caporali e soldati saranno passati alla milizia territoriale, a meno che non siano ammessi a contrarre la rafferma, ove si trovino nel caso previsto dall'articolo 136.
[2]Qualora pero' abbiano gia' fatto passaggio alla milizia territoriale non potranno piu' essere riammessi nell'esercito permanente se oltrepassino il trentesimoquinto anno d'eta', se l'intervallo di tempo in cui fecero il suddetto passaggio e' maggiore d'un anno, e se non contraggono una intera ferma per l'arma a cui si destinano.
[3]Faranno parimente passaggio alla milizia territoriale gli uomini di 2ª categoria dopo aver percorso nell'esercito permanente e nella milizia mobile il tempo determinato dall'art. 126.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva