Art. 136
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[1]I militari che hanno compiuta la ferma permanente d'anni otto possono ottenere dal Ministro della Guerra la rafferma.
[2]La rafferma e' della durata di un anno o di tre anni. La prima senza premio, la seconda con premio.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva