Art. 14
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[1]Spetta ai tribunali civili e correzionali:
[2]1° Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;
[3]2° Definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od eta';
[4]3° Pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva