Art. 14

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Spetta ai tribunali civili e correzionali:

[2]1° Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;

[3]2° Definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od eta';

[4]3° Pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art14 · fonte su Normattiva