Art. 141
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Il militare raffermato con premio, che cessa dal servizio nell'esercito permanente dopo aver compiuto una o piu' rafferme con premio, ricevera' dalla Cassa militare un capitale in cartelle del Debito Pubblico 5 per cento, la cui rendita sara' eguale ai quattro quinti dei premi di rafferma che percepiva.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva