Art. 142
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Nella capitalizzazione dei premi spettanti ai raffermati, come all'articolo precedente, non si terra' conto del premio inerente all'ultima rafferma in corso, allorquando non siano ancora interamente compiuti i tre anni della durata di essa, eccetto che il militare cessi dal servizio sotto le armi per infermita' dipendenti dal servizio medesimo, oppure si tratti di sott'ufficiale il quale sia promosso ufficiale. In questo secondo caso pero' la rendita da tenersi per base nella capitalizzazione del premio della rafferma in corso dovra' limitarsi ai due quinti del premio stesso.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva