Art. 144
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[1]((Perdono i benefizi inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, assegnati alla classe di punizione, passati alle compagnie di disciplina, che si rendano disertori, che contraggano matrimonio senza autorizzazione, o che incorrano in condanne a pene criminali dai Tribunali ordinari od in qualunque condanna dai Tribunali militari. La retrocessione dal grado, l'assegnazione alla classe di punizione e il passaggio alle compagnie di disciplina devono essere preceduti da parere di una Commissione di disciplina.
[2]Perdono egualmente questi benefizi, in seguito a deliberazione di una Commissione di disciplina, i militari che abbiano cattiva condotta o commettano grave mancanza, o abbiano perduta la speciale qualita' per la quale ottennero la rafferma.
[3]In ciascuno dei casi preaccennati, il militare rimane sciolto dal solo obbligo di servizio sotto le armi contratto colla rafferma, rimanendogli pero' illesi i diritti, ove ne abbia, alla capitalizzazione dei premi delle rafferme con premio antecedenti. Questi diritti gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore, sia condannato a pena criminale, al carcere o alla reclusione militare, e non ne rientra in possesso, che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.
[4]Pei carabinieri Reali la perdita del grado non trae seco come necessaria conseguenza la perdita della rafferma con premio, a meno che non venga pronunciata dalla Commissione di disciplina)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva