Art. 148
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Colle somme che gia' possiede, con quelle che saranno in essa versate dai volontari di un anno, e con altri proventi eventuali, la Cassa militare, istituita colla legge 7 luglio 1866, numero 3062, provvedera' al pagamento dei premi ai raffermati ed alla capitalizzazione di essi premi, come pure al pagamento del caposoldo di cui al precedente art. 146.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva