Art. 152
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[1]Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla ommessione di un giovane sulle liste di leva, sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire duemila, salve le pene maggiori, se vi e' luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.
[2]Il giovine ommesso, che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, e' condannato alla stessa pena ed iscritto in capo di lista dopo che l'abbia scontata.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva