Art. 152

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[1]Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla ommessione di un giovane sulle liste di leva, sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire duemila, salve le pene maggiori, se vi e' luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

[2]Il giovine ommesso, che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, e' condannato alla stessa pena ed iscritto in capo di lista dopo che l'abbia scontata.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art152 · fonte su Normattiva