Art. 159

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[1]I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

[2]I renitenti inabili al servizio militare sono puniti col carcere da un mese ad un anno.

[3]Le pene in quest'articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art159 · fonte su Normattiva