Art. 159
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[1]I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.
[2]I renitenti inabili al servizio militare sono puniti col carcere da un mese ad un anno.
[3]Le pene in quest'articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva