Art. 16
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[1]Il Consiglio di leva e' presieduto dal prefetto se ha sede nel capoluogo della provincia, dal sottoprefetto se ha sede nel capoluogo del circondario, o, nel caso d'impedimento dei medesimi, dal funzionario cui spetta di farne le veci, ed e' composto di due consiglieri provinciali, designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale, e di due ufficiali superiori o capitani dell'esercito delegati dal Ministro della Guerra;
[2]Il Consiglio provinciale dovra' nell'atto di nomina dei detti due consiglieri designare due supplenti.
[3]Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva l'impiegato di prefettura faciente funzione di commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri Reali.
[4]Il Consiglio di leva e' inoltre assistito da un chirurgo, e, se occorre, anche da un medico.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva