Art. 164

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Ogni ufficiale pubblico ed ogni agente od impiegato del Governo che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, riforme, esclusioni, surrogazioni di fratello, e rafferme con premio oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, e' punito come reo di abuso di autorita' colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art164 · fonte su Normattiva