Art. 165
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[1]In tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni di questo capo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.
[2]Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in quota legge.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva