Art. 169
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Le disposizioni di cui all'articolo 89 sono applicabili alle esenzioni accordate in virtu' delle preesistenti leggi ed anche a quelle che fossero spettate, sebbene non invocate, agli inscritti riformati o dispensati secondo la legge del 20 marzo 1854, numero 1676.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva