Art. 171
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Ai volontari di un anno che sotto l'impero della legge del 19 luglio 1871, n. 349, contrassero l'arruolamento in tale qualita' o furono ammessi a ritardare l'anno di servizio, saranno applicabili le disposizioni a loro riguardo stabilite dalla legge medesima; beninteso pero' che il loro obbligo di servizio dovra' essere protratto fino al compimento del 39° anno di eta' giusta l'art. 1.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva