Art. 172
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A coloro che in virtu' delle leggi del 20 marzo 1854, n. 1676, del 7 luglio 1866, n. 3062, e del 6 febbraio 1872, n. 664, si fecero surrogare o assunsero l'arruolamento in qualita' di assoldati anziani o di assoldati, di surrogati ordinari o per scambio di categoria, di scambi di numero, di riassoldati con premio, o che terminata la ferma in tale qualita' rimasero in servizio sotto le armi saranno applicabili le disposizioni delle leggi medesime.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva