Art. 175
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[1]Le disposizioni contrarie alla presente legge rimangono senza effetto.
[2]Un regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, stabilira' le norme per la esecuzione della presente legge.
[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[4]Dato a Torino, addi' 26 luglio 1876.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]L. Mezzacapo.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva