Art. 175

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[1]Le disposizioni contrarie alla presente legge rimangono senza effetto.

[2]Un regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, stabilira' le norme per la esecuzione della presente legge.

[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[4]Dato a Torino, addi' 26 luglio 1876.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]L. Mezzacapo.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art175 · fonte su Normattiva