Art. 19

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Il primo di gennaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciannovesimo della loro eta', il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro e' imposto di curarne l'inscrizione.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art19 · fonte su Normattiva