Art. 2
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I cittadini di cui nell'articolo precedente, quando non appartengono all'esercito permanente od alla milizia mobile, saranno ascritti alla milizia territoriale, i cui obblighi di servizio ed ordinamento saranno determinati da legge speciale.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva