Art. 2

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I cittadini di cui nell'articolo precedente, quando non appartengono all'esercito permanente od alla milizia mobile, saranno ascritti alla milizia territoriale, i cui obblighi di servizio ed ordinamento saranno determinati da legge speciale.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art2 · fonte su Normattiva