Art. 20
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[1]Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:
[2]1° I giovani, il cui padre o tutore abbia domicilio nel comune, non ostante che essi giovani dimorino altrove, siano arruolati in un corpo di truppa, assenti, espatriati, emancipati, ditenuti, o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio, o prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel comune;
[3]2° I giovani ammogliati, il cui padre, od in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio nel comune, se da essi non si giustifichi di avere legale domicilio in altro comune;
[4]3° I giovani ammogliati domiciliati nel comune, sebbene il loro padre o la loro madre abbia altrove domicilio;
[5]4° I giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
[6]5° I giovani residenti nel comune, che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;
[7]6° I giovani nati in un comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato;
[8]7° I giovani esteri di origine, naturalizzati e domiciliati nel comune;
[9]8° Gli esposti dimoranti nel comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.
[10]Sara' considerato come domicilio legale dell'individuo nato e di morente all'estero e cadente nella leva, il comune ov'esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva