Art. 21
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I giovani domiciliati nel comune, il tempo della cui nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e sieno riputati notoriamente di eta' che li renda soggetti a far parte della leva, devono egualmente essere inscritti sulle liste; cosi' pure vi sono inscritti i giovani che per eta' presunta si presentano spontanei all'inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre, o dal tutore.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva