Art. 25
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Compiuta la verificazione, la lista e' firmata dal sindaco e dagli assessori che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica, al prefetto o sottoprefetto del proprio circondario nei dieci giorni immediatamente successivi.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva