Art. 29
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[1]Si debbono aggiungere egualmente e porre in capo di lista gl'inscritti di leve anteriori che si trovano in una delle condizioni infra specificate:
[2]1° Esentati temporaneamente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnati alla 3ª, nei casi espressi dall'art. 94;
[3]2° Cancellati, esentati dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnati alla 3ª o riformati in leve anteriori e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'art. 62;
[4]3° Riformati di leve anteriori successivamente riconosciuti abili di cui all'art. 85;
[5]4° Dichiarati rivedibili dal Consiglio di leva o rimandati in applicazione degli articoli 61, 64, 78, 80 e 82.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva