Art. 3
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[1]Sono esclusi dal servizio militare, e non possono far parte dell'esercito:
[2]1° I condannati:
- a)Alla pena dei lavori forzati per applicazione del Codice penale comune;
- b)Alla pena dell'ergastolo, ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di dieci anni per applicazione del Codice penale toscano.
[3]2° I condannati:
- a)Alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli dei reati definiti nel libro 2° del Codice penale comune.
[4]Titolo 1°, capo 1° e 2°.
[5]Titolo 3°, capo 2°, sezione 1ª, e capo 3°, sezione 7ª.
[6]Titolo 4°.
[7]Titolo 7°, articoli 422, 424 e 425.
[8]Titolo 8°, capo 1°.
[9]Titolo 9°, capo 2°, articoli 489, 491.
[10]Titolo 10°, capo 2°.
- b)Alla pena della casa di forza per un tempo non maggiore di dieci anni, come colpevoli dei reati definiti nel libro 2° del Codice penale toscano.
[11]Titolo 1°, capo 1° e 2°.
[12]Titolo 3°, capo 3° B, articoli 169 e 194.
[13]Titolo 5°, capo 1°, 2°, 4°, articoli 261, 262, 263 e capo 5°.
[14]Titolo 6°, capo 1°, articoli 280, 281 e capo 2°, articolo 300.
[15]Titolo 8°, sezione 1ª, capo 1° e sezione 2ª, capo 1° e 3°.
[16]1 condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono egualmente essere esclusi da far parte dell'esercito per decisione del Ministro della Guerra.
[17]I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva