Art. 3

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[1]Sono esclusi dal servizio militare, e non possono far parte dell'esercito:

[2]1° I condannati:

  • a)Alla pena dei lavori forzati per applicazione del Codice penale comune;
  • b)Alla pena dell'ergastolo, ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di dieci anni per applicazione del Codice penale toscano.

[3]2° I condannati:

  • a)Alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli dei reati definiti nel libro 2° del Codice penale comune.

[4]Titolo 1°, capo 1° e 2°.

[5]Titolo 3°, capo 2°, sezione 1ª, e capo 3°, sezione 7ª.

[6]Titolo 4°.

[7]Titolo 7°, articoli 422, 424 e 425.

[8]Titolo 8°, capo 1°.

[9]Titolo 9°, capo 2°, articoli 489, 491.

[10]Titolo 10°, capo 2°.

  • b)Alla pena della casa di forza per un tempo non maggiore di dieci anni, come colpevoli dei reati definiti nel libro 2° del Codice penale toscano.

[11]Titolo 1°, capo 1° e 2°.

[12]Titolo 3°, capo 3° B, articoli 169 e 194.

[13]Titolo 5°, capo 1°, 2°, 4°, articoli 261, 262, 263 e capo 5°.

[14]Titolo 6°, capo 1°, articoli 280, 281 e capo 2°, articolo 300.

[15]Titolo 8°, sezione 1ª, capo 1° e sezione 2ª, capo 1° e 3°.

[16]1 condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono egualmente essere esclusi da far parte dell'esercito per decisione del Ministro della Guerra.

[17]I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art3 · fonte su Normattiva