Art. 30
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Il prefetto o il sottoprefetto provvede affinche' il Consiglio di leva del rispettivo circondario si riunisca in seduta preparatoria: per determinare i giorni in cui debbano aver luogo sia le operazioni della estrazione, sia quelle dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti; e per fare quelle altre disposizioni preparatorie che meglio possano accelerare il compimento di tutte le operazioni della leva.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva