Art. 34
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[1]Il ff. di commissario di leva aggiunge sulle liste di ogni comune le inscrizioni che i sindaci hanno ulteriormente effettuate, e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.
[2]Cancella inoltre gl'inscritti che al tempo della chiamata della leva risultano nelle condizioni stabilite dalla legge sulla leva marittima.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva