Art. 34

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[1]Il ff. di commissario di leva aggiunge sulle liste di ogni comune le inscrizioni che i sindaci hanno ulteriormente effettuate, e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

[2]Cancella inoltre gl'inscritti che al tempo della chiamata della leva risultano nelle condizioni stabilite dalla legge sulla leva marittima.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art34 · fonte su Normattiva