Art. 35
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[1]Fa quindi leggere ad alta voce le liste cosi' rettificate, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare, se a loro avviso, sia occorsa alcuna ommissione, e sulle osservazioni dei sindaci e degli inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.
[2]Le liste cosi' verificate sono tosto sottoscritte dal ff. di commissario di leva e dai sindaci, e per tal modo chiuse definitivamente, rimandando alla prima ventura leva coloro che posteriormente fossero riconosciuti ommessi.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva