Art. 42

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L'operazione dell'estrazione deve compiersi in una sola seduta. Tuttavia nei mandamenti in cui per un considerevole numero d'inscritti si rendesse impossibile il compiere in una sola seduta l'operazione, se ne potranno impiegare altre consecutive, purche' al termine di ciascuna di esse l'urna sia chiusa e suggellata in presenza dell'adunanza, facendone risultare nel relativo atta verbale.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art42 · fonte su Normattiva