Art. 46

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[1]Terminata l'estrazione, il ff. di commissario di leva procede immediatamente ad un primo esame di tutti gli inscritti che vi presero parte, come pure di quelli che, sebbene non abbiano partecipato all'estrazione, perche' collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all'operazione.

[2]Gli inscritti vengono chiamati ad esame secondo l'ordine numerico dell'estrazione, e sono invitati a dichiarare sia personalmente, o sia per mezzo di chi fu ammesso e rappresentarli, di diritti che credono di avere alla riforma od alla esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

[3]Questi diritti e tutti i richiami ed eccezioni per parte dei sindaci, degli inscritti e dei loro rappresentanti, sano menzionati nella lista d'estrazione.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art46 · fonte su Normattiva