Art. 47
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[1]Il ff. di commissario di leva dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformita', che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.
[2]Tali deformita' saranno descritte nell'elenco delle infermita' che esimono dal servizio militare da compilarsi per l'esecuzione della presente legge.
[3]Nei casi dubbi, e qualunque volta occorra sospetto di frode, gli inscritti sono rimandati alla decisione del Consiglio.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva