Art. 48
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I giovani chiedenti riforma per inabilita' al servizio, ai quali non sia applicabile il disposto dal precedente art. 47, sono rimandati all'esame del Consiglio, annotando sulla lista d'estrazione gli allegati motivi di riforma.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva