Art. 55

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[1]Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche, e devono intervenirvi i sindaci assistiti dai Segretari comunali nell'interesse dei loro amministrati.

[2]Alle medesime sedute hanno obbligo d'intervenire, nei giorni designati pel rispettivo mandamento, tutti indistintamente gli inscritti, meno i riformati nel primo esame dal ff. di commissario di leva e i non intervenuti si hanno per renitenti giusta l'art. 157.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art55 · fonte su Normattiva