Art. 57

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Il Consiglio procede poscia all'esame individuale definitivo degl'inscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista di estrazione: pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 3 e 4: delibera sulla idoneita' al servizio militare di tutti gli altri, e nei casi specificati dalla presente legge li dichiara o riformati o rivedibili, e li assegna alla 3ª categoria o li ammette alla surrogazione di fratello.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art57 · fonte su Normattiva