Art. 58

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[1]All'esame personale degl'inscritti sara' proceduto dal Consiglio di leva in presenza del sindaco per mezzo dei medici chirurghi chiamati alla seduta.

[2]I casi di esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti, sopra l'esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune, e padri di figli che siano soggetti alla leva nel comune medesimo.

[3]Nel caso che un iscritto sia legittimamente impedito a giustificare per tempo i suoi diritti all'esenzione di cui sopra, Consiglio provvede perche' sia immediatamente, se idoneo, arruolato in 1ª o in 2ª categoria giusta il numero estratto, e gli concede dilazioni anche sino alle operazioni completive per i suoi titoli ad essere assegnato alla 3ª.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art58 · fonte su Normattiva