Art. 6

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Nessuno degli individui contemplati nel precedente articolo 5 puo' essere ammesso a pubblico uffizio, se non prova di aver soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di avere chieste l'inscrizione sulle liste di leva, qualora la classe cui appartiene non fosse ancora chiamata.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art6 · fonte su Normattiva