Art. 61
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Gl'inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima della chiusura della seduta definitiva, sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti, sino anche sia cessato il motivo che diede luogo al loro rimando, ovvero sia trascorso il termine del medesimo.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva