Art. 62

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Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva, di riforma o di esenzione definitiva dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, non vanno piu' soggette a revocazione, se non e' che venga a risultare essersi le cancellazioni, le riforme, e le esenzioni ottenute con falsi documenti, o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito all'articolo 156, salvo per le riforme anche la disposizione contenuta nell'articolo 85.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art62 · fonte su Normattiva