Art. 62
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Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva, di riforma o di esenzione definitiva dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, non vanno piu' soggette a revocazione, se non e' che venga a risultare essersi le cancellazioni, le riforme, e le esenzioni ottenute con falsi documenti, o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito all'articolo 156, salvo per le riforme anche la disposizione contenuta nell'articolo 85.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva