Art. 63
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Allora quando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento porgano richiami ai magistrati ordinari sulla legalita' del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di eta', di dritti civili o di filiazione, si sospenderanno a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione del giudizio.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva