Art. 67
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Il superiore in grado ed a parita' di grado il piu' anziano fra gli ufficiali membri del Consiglio di leva somministra al comandante del distretto militare gli elementi che, secondo le decisioni del Consiglio stesso, debbono servire alla formazione dei ruoli degl'inscritti assegnati alla prima, alla seconda ed alla terza categoria.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva