Art. 68

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E' in facolta' del Governo di supplire ad ogni leva, e per mandamento gli uomini della 1ª categoria riformati sotto le armi per infermita', o difetti preesistenti all'incorporazione, col far passare alla stessa categoria altrettanti uomini della 2ª, giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art68 · fonte su Normattiva