Art. 78
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((Gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermita' presunte sanabili col tempo sono rimandati alla sessione completiva della loro leva, e se in questa si riconoscano persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, al qual tempo risultando tuttavia inabili sono riformati)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva