Art. 81
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Gli inscritti residenti all'estero ed alla distanza di oltre seicento chilometri dal capoluogo del circondario a cui appartengono, facendone domanda al prefetto o sottoprefetto tra il tempo della chiamata alla leva e quello fissato per la prima seduta ordinaria del Consiglio, possono essere autorizzati dal Ministro della Guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla R. legazione ed ai Regi consolati piu' vicini.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva