Art. 87
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[1]E' parimente esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed e' assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purche' quest'ultimo:
[2]1° Non sia ascritto alla 2ª o alla 3ª categoria, o se fu ascritto alla 1ª non abbia gia' fatto passaggio alla milizia territoriale;
[3]2° Non risulti servire nella qualita' di volontario, nel caso previsto dall'articolo 115;
[4]3° Non sia arruolato nel corpo Reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;
[5]4° Non si trovi per colpa propria ascritto all'esercito permanente od alla milizia mobile oltre la durata della ferma contratta o non si trovi per punizione in un corpo disciplinare.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva