Art. 88
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[1]E' pure esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed e' assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:
[2]1° In ritiro per ferite o per infermita' dipendenti dal servizio;
[3]2° Morto mentre era sotto le armi;
[4]3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermita' dipendenti dal servizio;
[5]4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermita' dipendenti dal servizio.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva