Art. 9
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[1]((Il ripartimento fra i circondari del continente di prima categoria e' fatto per decreto Reale, in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata.
[2]Il ripartimento del contingente della prima parte della seconda categoria e' fatto dal Ministro della Guerra fra i distretti militari, in proporzione degli uomini definitivamente ascritti alla stessa seconda categoria)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva