Art. 90
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[1]Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria:
[2]1° I capi di lista rimandati alla prima ventura leva pei motivi espressi negli articoli 78 e 80;
[3]2° Gli ommessi e gli aggiunti, di cui all'art. 28, purche' il diritto all'esenzione loro competesse al tempo della chiamata della loro classe.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva