Art. 93

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

[2]1° I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordomuti o cretini;

[3]2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

[4]3° Quelli che sono affetti da tali infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

[5]4° Quelli che, condannati a pene criminali, sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto alla esenzione suddetta.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art93 · fonte su Normattiva