Art. 93
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[1]Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:
[2]1° I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordomuti o cretini;
[3]2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;
[4]3° Quelli che sono affetti da tali infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;
[5]4° Quelli che, condannati a pene criminali, sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto alla esenzione suddetta.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva